Catalogo Prodotti BCC Centropadana

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Convenzioni con consorzi di garanzia

Descrizione
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LINEE DI CREDITO E FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE RILASCIATE DA CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA

ORGANISMI DI GARANZIA FIDI: CONFIDI, CONSORZI FIDI, ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DI GARANZIA
I Confidi, Consorzi fidi, Associazioni e Cooperative di garanzia collettiva fidi sono organismi a cui possono associarsi imprese e piccole e medie imprese (PMI) artigiane, agricole, commerciali, i consorzi fra imprese, le imprese di servizi,le imprese industriali, le cooperative ed i liberi professionisti.
I Confidi operano allo scopo di agevolare l'accesso al credito delle imprese e PMI associate prestando garanzia sui finanziamenti che le imprese socie richiedono per lo sviluppo della loro attività produttiva e fornendo loro consulenza finanziaria e amministrativa.
I Confidi, che molto spesso sono emanazione delle associazioni di categoria del territorio di riferimento, si fondano sul concetto di solidarietà e mutualità, in una logica di accompagnamento del rapporto fra imprese e banche.
La rete di convenzioni siglate dalla Banca permette alle imprese di accedere a forme di finanziamento controgarantite
da vari Confidi.
A questo scopo è obbligatorio che, nei confronti del Confidi, l'azienda finanziata:
- sia già associata o iscritta, ed abbia contestualmente già versato e/o sottoscritto le quote sociali/consortili previste;
- abbia pagato la tassa di iscrizione prestabilita ed abbia rilasciato, laddove previsto, una propria fideiussione al rispettivo Consorzio e/o Associazione, a garanzia degli impegni che essi andranno ad assumere nei confronti delle Banche finanziatrici con le quali hanno sottoscritto le varie convenzioni di categoria.
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007 ha stabilito il limite di demarcazione per la distinzione tra confidi “maggiori” (vigilati da Banca d'Italia – cosiddetti ex art. 107) e confidi “minori” (non vigilati da
Banca d'Italia – cosiddetti ex art. 106), per i quali l'unica attività esercitabile è quella di garanzia.
Il D. Lgs n° 141 del 13/08/2010 ha introdotto unitamente ad altre novità, diversi livelli di vigilanza:
- CONFIDI VIGILATI (nuovo art. 106 TUB – ex art. 107) che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia; in tale ambito sono ricompresi gli Intermediari Finanziari di cui all'art. 111 TUB (“Microcredito”);
- CONFIDI NON VIGILATI (nuovo art. 112 TUB – ex art. 106) che hanno l'obbligo di iscriversi nell' Elenco e che sono sottoposti al controllo di un nuovo Organismo di Vigilanza ex art. 112-bis.

 

CONTROGARANZIE RILASCIATE
Al perfezionamento della domanda di finanziamento, ogni Confidi s'impegna a rilasciare a favore della Banca finanziatrice una fideiussione sul valore del capitale finanziato, in percentuale variabile per ogni rispettivo Confidi, nei limiti degli importi massimi garantibili da ciascuno, per il buon esito dei finanziamenti stessi.
Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate dai Confidi, anche in co-garanzia o contro-garanzia con il Fondo Centrale di Garanzia (FCG, gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese – tra queste MCC – Medio Credito Centrale) o altri fondi di garanzia pubblici (CCIAA di Roma):
- DIRETTA a valere sul proprio patrimonio e a prima richiesta (equiparabile alla garanzia personale);
- SUSSIDIARIA a valere su un Fondo Rischi Monetario appositamente costituito, comunque realizzabile tempestivamente mediante un pagamento provvisorio da parte del Confidi.

 

COMMISSIONI DI GARANZIA, PROVVIGIONI, DIRITTI DI SEGRETERIA, QUOTE ASSOCIATIVE E CAUZIONI VARIE A CARICO DELLE AZIENDE FINANZIATE PER OGNI PRATICA AVVIATA
Per potere usufruire della garanzia e degli ulteriori servizi offerti, i Confidi possono richiedere alle aziende associate di sostenere spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili; di norma, inoltre, le imprese finanziate debbono corrispondere ai Confidi commissioni per il rilascio della garanzia, commissioni a fondo rischi, provvigioni, costi di istruttoria, diritti di segreteria, etc. etc., il cui importo può variare in funzione della tipologia, dell'importo e/o della durata massima del finanziamento (c.d. costi di garanzia).

 

AGEVOLAZIONI DI CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI
E' possibile istruire pratiche con alcuni Confidi di settore per accedere a richieste di rimborsi degli interessi, sulla base di Leggi Statali, Regionali e/o Provinciali, anche su delibere della CCIAA, promosse di volta in volta, e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento alle rispettive Leggi varate per settore di attività.

 

Viene sotto riportato l'elenco delle forme tecniche di finanziamento potenzialmente oggetto di convenzionamento:
- Mutuo aziendale garantito da ipoteca.
- Mutuo chirografario impresa
- Anticipazioni su crediti e fatture
- Anticipazioni salvo buon fine
- Sconto di portafoglio
- Apertura di credito in conto corrente non consumatori
- Anticipo export
- Finanziamenti import

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Per conoscere in dettaglio le condizioni contrattuali e le caratteristiche delle singole linee di credito è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione dei clienti presso tutte le filiali della Banca oppure al seguente collegamento*.

x* (sito www.centropadana.bcc.it percorso Trasparenza/Fogli Informativi/Impieghi/Prodotti in Convenzione/F0900 Convenzioni con Consorzi di Garanzia)