14/02/2023
Modifica ai limiti di trasferimento di denaro contante

L’art. 1, comma 384 della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197 ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall’articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 Novembre 2007.

In particolare, il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi viene innalzato da 2.000 euro a 5.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023. A partire dal 1° gennaio il trasferimento massimo consentito in contanti è quindi di 4.999,99 euro.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della banca.

Resta, invece, fermo il limite dei 1.000 euro per gli assegni bancari, postali e circolari che, se d’importo pari o superiore a tale soglia, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.