Procedura di ammissione a socio (art. 8 Statuto Sociale)

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.